STATUTO “ FIAB CAMEROTA – CILENTOINBICI onlus ”
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1
denominazione
Si è costituita , nel rispetto del Codice civile l’associazione denominata:
”FIAB CAMEROTA – CILENTOINBICI onlus”
Articolo 2
Sede Legale
L’associazione ha sede in Camerota Fraz. Marina (SA) – via Previteri, 13
TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 3
Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico
L’Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione delle natura e dell’ambiente nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile.
In particolare l’associazione promuove l’uso della bicicletta, propone e concorre a realizzare provvedimenti per incentivare la mobilità sostenibile, per sviluppare la sicurezza stradale delle cosiddette “utenze deboli della strada” e tutelare i loro diritti.
L’associazione persegue gli obiettivi di:
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti.
L’associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
Articolo 4
Attività
L’associazione per il perseguimento della finalità di cui all’art.3
traffico stradale, quali disabili, anziani e bambini. Ai tal fini, intraprende ogni iniziativa politica, culturale e legale negli ambiti citati, inclusa la costituzione in giudizio come parte civile.
Articolo 5
Adesione ad altri Enti ed attività accessorie
L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB)e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation (ECF).
L’Associazione potrà compiere tuti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
TITOLO III – SOCI
Articolo 6
Modalità di adesione
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare un Presidente onorario a vita e ogni anno fino a venti soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.
Articolo 7
Diritti e doveri dei Soci
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono esclusivamente a titolo gratuito. L’Associazione, in caso di necessità può avvalersi di prestatori di opera retribuiti nei limiti della legislazione sulle ONLUS e sulle associazioni di promozione sociale.
Articolo 8
Recesso ed esclusione dei soci
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti causa morte, e non rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci escludi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
Articolo 10
Funzioni dell’Assemblea
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione.
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L’assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica a tutti i soci almeno 15 giorni prima.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa un sola delega per socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’Assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio dietro richiesta può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.
Articolo 11
Funzione del Consiglio direttivo
Il consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri , scelti tra i soci dall’assemblea generale, che restano in carica per il primo mandato per tre anni e successivamente due anni.
In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta almeno 15 giorni prima.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
Articolo 12
Il Presidente – Il Presidente Onorario
-Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice – Presidente. Può inoltre delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del consiglio direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessati dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
-Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente in ragione dell’onore per l’Associazione di annoverarlo nei suoi organi per ragioni connesse alla sua personalità, competenza e prestigio.
Il primo Presidente Onorario verrà nominato dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione.
Egli è esonerato dal pagamento delle quote annuali all’associazione e partecipa all’Assemblea dei Soci con diritto di intervento e di voto. La durata della carica è fino a revoca o dimissioni. Il soggetto nominato può essere revocato dall’incarico solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell’Associazione. La revoca è deliberata con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Il Segretario – Il Tesoriere
Il segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e di regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo:
Articolo 14
Elettività delle cariche sociali
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite
TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15
Patrimonio dell’Associazione
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
Articolo 16
Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Revisione dello Statuto
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 18
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII – SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO
Articolo 19
Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico
Il simbolo dell’associazione, che può essere modificato, deve riportare la dicitura “FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS”.
E’ obbligatorio l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal codice Civile e dalla normativa vigente.
Marina di Camerota 28/02/2015
SOCI FONDATORI:
Giovanni Moretti
…………………………………
Dr. Vincenzo Molfese
…………………………………
Antonio Calicchio
………………………………….
Raffaele Greco
………………………………….
Angela Di Lorenzo
…………………………………….
Elvira Del Mastro
…………………………………..
Giuseppina Bruno
………………………………….